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Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Stato 23 occorrenze

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per le lavorazioni temporanee di durata non superiore ad un anno, il premio è riferito a tutta la durata della lavorazione.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Quando il contratto di arruolamento sia di durata non inferiore ad un anno o quando il prestatore d'opera sia rimasto imbarcato per una durata non

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termini di cui agli articoli 44 e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le quote predette, che sono parte integrante della rendita liquidata all'infortunato, sono riferite per tutta la durata della rendita alla

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Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal

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retribuzione del viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata normale media del viaggio.

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Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità

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La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e

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articoli 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto

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rendita è integrata, secondo le disposizioni dell'art. 76, da un assegno mensile di lire trentamila per tutta la durata di detta assistenza.

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assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire trentacinquemila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa

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Per le lavorazioni a carattere continuativo e per quelle temporanee di durata superiore ad un anno il premio è riferito per la prima volta al periodo

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più di tre giorni, è corrisposta dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle

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tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.

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durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computarsi all'effetto di determinare la durata delle conseguenze dell'infortunio

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma

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tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

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rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito

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sistemi idonei alle registrazioni prescritte; c) del libro di matricola per i lavori a carattere transitorio e di breve durata; ed anche del libro di

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lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa; 6) di indennità di cassa, di rappresentanza e di sfollamento; 7) di indennità vestiario; 8) di indennità per

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per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al

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